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Elezioni nell’anno 2023 per il rinnovo
degli Organi e delle Cariche Sociali

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto il nostro Gruppo è tenuto ad effettuare le elezioni per il rinnovo quadriennale degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche nel corso di un’Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo secondo la procedura stabilita dagli artt. 38 e 48 del Regolamento di attuazione dello Statuto. Con l'occasione, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sul fatto che ai sensi degli Artt. 20 e 48 dello Statuto e relativo Regolamento di attuazione non possono candidarsi i Soci che:

  1. alla data delle elezioni hanno già compiuto 80 anni;

  2. alla data di presentazione delle candidature stiano ultimando il terzo mandato consecutivo nella Carica Sociale per la quale intendono candidarsi;

  3. hanno riportato la sanzione disciplinare di "espulsione" e di "revoca dalla carica";

  4. nei quattro anni del mandato hanno riportato la sanzione disciplinare di "sospensione";

  5. alla data della presentazione delle candidature rivestono cariche politiche, anche se non elettive, o in seno ai partiti politici.

A chiarimento di quanto riportato al punto b) si evidenzia che l’incandidabilità è riferita unicamente alla Carica Sociale al momento rivestita (Consigliere o Sindaco), pertanto il Consigliere che sta completando il terzo mandato consecutivo può candidarsi per la carica di Sindaco e viceversa. Si specifica, altresì, che il mandato svolto da un Socio nella carica di Presidente e/o Vice Presidente, deve essere sempre considerato nel conteggio come ricoperto in qualità di Consigliere.

Si richiamano infine, per la loro puntuale applicazione, le seguenti disposizioni Statutarie e Regolamentari:

  • Art. 38 primo capoverso dello Statuto e Art. 48 comma 2.l del Regolamento, con cui viene conferito il diritto di voto per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci a tutti i Soci (Effettivi e Aggregati), purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e iscritti al Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente;

  • Art. 39 comma 6 del Regolamento, che consente, nel caso di Gruppi con meno di 30 Soci Effettivi in possesso dei previsti requisiti di eleggibilità e di candidature insufficienti per costituire il Consiglio Direttivo, di richiedere alla Presidenza Nazionale di eleggere in deroga il solo Presidente (Socio Effettivo di estrazione Marina);

  • Art. 42 comma 1 del Regolamento, che consente la candidatura dei Soci Aggregati alla carica di Sindaco e la possibilità di non elezione del Collegio dei Sindaci, nel caso di Gruppi di ridotta consistenza numerica (inferiore a 50 Soci), il cui Bilancio è costituito dalle sole quote sociali e da contributi istituzionali e/o volontari, e di insufficienti candidature per la costituzione del Collegio. Tale ipotesi deve essere coerente con le precisazioni in materia di cui al Bollettino n. 4 dell’1/15 aprile 2015. I Gruppi che ritengono di essere nelle condizioni di poter non eleggere il Collegio dei Sindaci dovranno far pervenire una motivata comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni;

  • Art. 48 primo capoverso dello Statuto, che rende obbligatoria l'elezione del Rappresentante dei Soci Aggregati, quando il loro numero sia uguale o superiore a un quinto di quella dei Soci Effettivi (Effettivi di estrazione Marina + Effettivi transitati dagli Aggregati) e che conferisce allo stesso voto deliberativo in seno al Consiglio Direttivo;

  • Art. 48 comma 2.e, che non prevede più il vincolo di firma di tre Soci proponenti sulla comunicazione della candidatura da parte dell’interessato.

Bollettino dell’ANMI Anno LVIII - N. 8 - Dicembre 2022

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