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ORGANIZZAZIONE SOCIALE

(Statuto)

CAPO 1° • ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 15 - Struttura

L’Associazione è strutturata in funzione:

a) del numero dei Soci riuniti in Gruppi;

b) del numero dei Gruppi riuniti in Delegazioni Regionali.

Art. 16 - Organi e Cariche dell’Associazione

Sono Organi sociali e Cariche centrali:

a) L’Assemblea Nazionale;

b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

d) i Vice Presidenti Nazionali;

e) il Comitato Esecutivo Nazionale;

f ) il Collegio dei Sindaci Nazionali;

g) il Collegio dei Probiviri;

h) il Segretario Generale;

i ) il Capo Servizio Amministrativo;

l ) il Direttore Responsabile del Giornale.

Sono Organi sociali e Cariche periferiche:

a) i Delegati Regionali;

b) i Congressi Regionali;

c) le Assemblee dei Gruppi;

d) i Consigli Direttivi dei Gruppi;

e) i Presidenti dei Gruppi;

f ) i Vice Presidenti dei Gruppi;

g) i Collegi dei Sindaci e dei Gruppi;

h) i Segretari dei Gruppi;

i ) i Comitati delle Patronesse;

l ) i Commissari Straordinari.

 CAPO 3° • ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA 

Art. 38 Assemblee di Gruppo

Sono costituite da tutti i Soci del Gruppo e delle eventuali Sezioni Aggregate che risultano iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, al corrente con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso, condizione indispensabile per avere diritto di voto. Sono convocate dai Consigli Direttivi di Gruppo, e sono presiedute da un Presidente da eleggere di volta in volta tra i Soci che non rivestono Cariche Sociali nell’ambito del Gruppo.

Si riuniscono in seduta ordinaria:

a) di massima due volte l’anno (nei mesi di febbraio e novembre) per l’approvazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo del Gruppo;

b) ogni quattro anni, come stabilito dall’Art. 46, per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Le assemblee di Gruppo possono essere convocate in seduta straordinaria:

a) su deliberazione dei Consigli Direttivi dei Gruppi;

b) su richiesta motivata dei Collegi e dei Sindaci dei Gruppi;

c) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Le sedute delle Assemblee dei Gruppi sono valide:

a) in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dagli intervenuti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni altra norma riguardante le Assemblee dei Gruppi e le loro deliberazioni, è contenuta nel Regolamento.

Art. 39 Consigli Direttivi di Gruppo Sono costituiti:

- dai Consiglieri eletti fra i Soci Effettivi dall’Assemblea del Gruppo, nel numero e secondo le modalità stabilite nel Regolamento a seconda del numero complessivo dei Soci;

- dal Delegato, Socio effettivo, di ogni Sezione Aggregata.

- dal Consigliere rappresentante dei Soci Aggregati (da questi eletto).

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, convocate secondo le modalità indicate nel Regolamento, partecipa con voto consultivo la Presidente delle Patronesse. Sono presieduti dai Presidenti di Gruppo che li convocano ogni qualvolta lo ritengano opportuno e comunque ogni due mesi.

I Consigli devono inoltre essere convocati dai Presidenti:

a) quando ne faccia domanda almeno la metà dei suoi componenti;

b) ogni quattro anni, in corrispondenza del rinnovo quadriennale delle cariche sociali centrali, nella data fissata dai Delegati Regionali, per designare, a titolo indicativo, una terna di nomi quali candidati alla carica di Consigliere Nazionale ed i rappresentanti dei Gruppi che dovranno partecipa re ai Congressi Regionali per le elezioni delle suddette cariche.

I compiti dei Consigli Direttivi dei Gruppi sono:

a) presiedere alla gestione amministrativa e predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Gruppo;

b) disporre le erogazioni del fondo spese impreviste ed i passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventiva;

c) decidere sull’ammissione di nuovi Soci;

d) dichiarare la morosità dei Soci;

e) infliggere le sanzioni di cui all’Art. 58;

f) esprimere parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente deve o ritiene opportuno di sentirli. Tale parere è obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative da cui derivano oneri per il bilancio o che comunque comportino impegni per il Gruppo, anche di carattere morale;

g) convocare le Assemblee di Gruppo;

h) deliberare all’atto dell’approvazione del bilancio ed in relazione alle disponibilità di fondi, l’eventuale concessione di indennità, a titolo rimborso spese, al Segretario di Gruppo, stabilendone l’ammontare;

i ) nominare eventualmente le Patronesse, di cui al successivo Art. 44;

l ) proporre alla Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, l’eventuale nomina di un Presidente Onorario del Gruppo;

m) nominare i Delegati di eventuali “Sezioni Aggregate”;

n) individuare i nominativi dei Soci Aggregati meritevoli di passare nella categoria dei Soci Effettivi, in relazione a quanto disposto dal penultimo capoverso dell’Art. 6;

o) deliberare l’assegnazione della qualifica di Socio sostenitore, in relazione a quanto disposto dall’ultimo capoverso dell’Art. 6.

Art. 40 Presidenti di Gruppo

Sono eletti dai Consigli Direttivi di Gruppo, tra i Consiglieri di estrazione Marina Militare, in quanto legali rappresentanti di Associazione d’Arma, e sono membri di diritto dell’Assemblea Nazionale. Essi rappresentano il Gruppo nel suo insieme di entità reale e morale in ogni circostanza di tempo e di luogo. Firmano gli atti ufficiali ed assumono la capacità giuridica a stare in giudizio in via autonoma per gli atti medesimi. Adottano le decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dai Consigli Direttivi di Gruppo, nella prima riunione successiva.

Inoltre:

a) convocano e presiedono i Consigli Direttivi di Gruppo;

b) promuovono, seguono e controllano le attività dei Gruppi, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Delegato Regionale e le deliberazioni dei Consigli Direttivi di Gruppo, nonché tutte le attività non in contrasto con la morale e le norme di legge, che sotto il nome dell’Associazione sono sorte e sorgeranno nell’orbita dei Gruppi;

c) promuovono nelle forme migliori l’assistenza dei Soci sia nel campo morale che in quello culturale;

d) coadiuvano i Delegati Regionali nello svolgimento delle loro funzioni;

e) nominano il Segretario del Gruppo, sentito il parere dei Consigli Direttivi;

f ) firmano la corrispondenza del Gruppo.

Art. 41 Vice Presidenti di Gruppo

Sono eletti dai Consigli Direttivi di Gruppo, tra i Consiglieri di estrazione Marina Militare. Coadiuvano i Presidenti e collaborano con loro con continuità, in modo da poterli sostituire nel caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti, sono delegati a firmare la corrispondenza.

Art. 42 Collegio dei Sindaci di Gruppo

Sono costituiti da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, eletti dalle Assemblee ordinarie di Gruppo.

I Collegi dei Sindaci:

a) hanno il controllo sulla gestione economico-finanziaria dei Gruppi. Rientrano nelle loro competenze l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa;

b) prendono in esame il conto consuntivo predisposto dai Consigli Direttivi ed esprimono il loro parere in merito all’Assemblea ordinaria di Gruppo;

c) possono, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea di Gruppo.

Art. 43 Segretari di Gruppo

Devono essere scelti tra i Soci e sono nominati od esonerati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo di Gruppo.

I Segretari di Gruppo:

a) coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni;

b) provvedono alle varie incombenze organizzative ed amministrative;

c) partecipano, in qualità di relatori, alle riunioni dei Consigli Direttivi di Gruppo con voto consultivo a meno che non rivestano anche la carica di Consigliere.

Art. 44 Patronesse

Devono essere scelte tra le Socie e sono nominate dai Consigli Direttivi di Gruppo, di preferenza fra le congiunte di Marinai Caduti in azioni di guerra o deceduti per cause di servizio e tra le infermiere volontarie che hanno prestato o prestano servizio nella Marina Militare. Le Patronesse sono riunite, presso ciascun Gruppo, in Comitato del quale eleggono la Presidente. Questa può sottoporre ai Consigli Direttivi di Gruppo proposte ed iniziative nell’ambito degli scopi statutari; essa partecipa alle riunioni con voto consultivo.

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